ORSA - Terzo Settore

Come è noto, per le organizzazioni non profit la rendicontazione non finanziaria (o sociale) si presenta come più significativa di quella finanziaria, essendo la loro “mission” diversa dal profitto. Anche il legislatore italiano ha tenuto conto di ciò, inizialmente con il D. Lgs. 155/2006 che obbligava le imprese sociali alla redazione del Bilancio sociale e, successivamente, tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS) che, con la riforma del 2016 (Legge delega 106/2016 e nuovo Codice del Terzo Settore, D. Lgs. 117/2017), di fatto sono obbligati ad includere un set minimo di informazioni “non finanziarie” nel loro sistema di rendicontazione, a prescindere dalla loro forma giuridica e dalla loro dimensione. Lo stesso legislatore ha anche emanato per gli ETS iscritti al Registro Unico Nazionale sul Terzo Settore (RUNTS), le Linee guida sul Bilancio di esercizio (D.M. del 5 marzo 2020), sul Bilancio Sociale (D.M. del 4 luglio 2019), sulla Valutazione di Impatto Sociale (D.M. del 23 luglio 2019), tutte in via di recepimento da parte del mondo “non-profit”.

La Riforma, nello specifico, prevede che:

  • Gli ETS di medio-piccole dimensioni devono redigere, quale parte integrante del Bilancio d’esercizio obbligatorio, una Relazione di missione che di fatto riassume, in maniera anche descrittiva, in che modo l’organizzazione è in grado di perseguire la propria mission sociale;
  • Gli ETS di grandi dimensioni —con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro (art. 14, comma 1, D. Lgs. 117/2017), devono obbligatoriamente redigere anche il Bilancio sociale seguendo il modello proposto dal legislatore e depositarlo presso il RUNTS;
  • Le imprese sociali, le cooperative sociali, i consorzi, i Centro Servizi per il Volontariato (CSV), ed altri enti accreditati, a prescindere dalla loro dimensione, sono ugualmente obbligati a redigere e depositare i propri Bilanci sociali conformi alle linee guida ministeriali;
  • Gli ETS affidatari della pubblica amministrazione, se gestiscono progetti e/o iniziative finanziariamente rilevanti (con entità economica superiore ad euro 1.000.000), duraturi (almeno diciotto mesi) e con sviluppo geografico ampio (interregionale, nazionale, internazionale), possono essere chiamati a svolgere la Valutazione d’Impatto Sociale (VIS) quale condizione obbligatoria per l’erogazione del contributo pubblico.

Anche per l’universo delle organizzazioni non profit, quindi, si prospetta una nuova importante sfida che l’Osservatorio si propone di studiare e monitorare da vicino.

 

 

Riferimenti normativi:

D.M. del 5 marzo 2020

D.M. del 23 luglio 2019

D.M. del 4 luglio 2019

D. Lgs. 117/2017

Legge delega 106/2016

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